| Disclaimer
Ho scelto di approfondire il tema dell’adozione perché sono rimasta affascinata dalla sua grande mutevolezza. La necessità di adeguarla ai cambiamenti sociali e culturali in cui si realizza (anche il nostro paese ha dovuto fare i conti con l’aumento dell’età media alla quale si cerca di pianificare un figlio, un aumento di casi di sterilità di coppia) la rende un oggetto di studio particolarmente dinamico, che raccoglie allo stesso tempo passato, presente e futuro.
L’analisi della componente legislativa, che ho posto al centro della mia riflessione, lo evidenzia: nel momento in cui si prepara un testo di legge, occorre considerare i problemi emersi in passato (passata) e coniugarli con le necessità attuali (presente). Tuttavia l’adozione va studiata sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Se non si cerca di prevedere come si realizzerà nei prossimi anni e quali cambiamenti sarà chiamata ad affrontare, si produrrà un testo legislativo che perde nel giro di breve tempo la sua efficacia.
Le revisioni dei testi di legge sull’adozione risultano particolarmente interessanti in quanto sollevano questioni inerenti l’identità dell’individuo e le condizioni necessarie per andare incontro a un adeguato sviluppo. Così vediamo che i principi contenuti nelle leggi adottive riflettono l’acquisizione di importanti risultati in campo psicologico nonché un’accresciuta sensibilità nei confronti dell’infanzia.
La mia analisi si propone di illustrare un percorso che, partendo da un rinnovato interesse per i bisogni psicologici e affettivi del minore, ha consentito di affermare, nella legislazione attuale, una nuova visione del bambino inteso come soggetto di diritti, il primo dei quali è l’essere amato e cresciuto all’interno di una famiglia (Bozzo e Zucchi, 1995).
Sulla base di questo principio la procedura adottiva è stata modificata in modo tale da consentire anche al minore che entra a far parte di una nuova famiglia le condizioni migliori in cui crescere ed essere educato, nonché stabilire rapporti significativi con adulti che soddisfano le sue necessità.
Va sottolineato infatti che tale legge rientra, insieme alla Convenzione dell’O.N.U. (1989) e quella dell’Aja (1993), in un momento storico caratterizzato da un aumentato interesse per i diritti dei minori. Le produzioni legislative hanno contribuito al passaggio da una cultura "adultista", che era basata sul primato dell’interesse degli adulti rispetto ai problemi emergenti della tutela e benessere del bambino, a una cultura "puerocentrica". Essa comporta la "considerazione del bambino come soggetto egli stesso di diritto, sia perché gli sono riconosciuti aiuti, assistenza e protezione peculiari, sia perché il paradigma dei diritti umani sancisce che, nel prendere decisioni che lo riguardano, la prima considerazione deve essere l’interesse supremo del minore" (Harrison, 1996).
Per questo motivo ho scelto di centrare la mia analisi sull’aspetto legislativo dell’adozione, che negli ultimi 25 anni è stato completamente riformato, modificando di conseguenza il modo di lavorare di tutti coloro che a vario titolo vi sono coinvolti.
Il punto di partenza del presente lavoro è costituito dai documenti burocratici, oggetto della ricerca di archivio sviluppata all’interno di un progetto condiviso con i colleghi Lisa Agosti e Massimo Anzivino (presentata nel capitolo 1). Esso propone i risultati raggiunti mediante l’analisi del materiale che viene prodotto nel corso di un iter adottivo. Tale analisi, unita a un contatto diretto con gli operatori del Servizio Sociale che si occupano di adozione nel Comune di Carpi, ha consentito di ricostruire i mutamenti a cui è andata incontro l’adozione di un minore.
La ricerca di archivio ha messo in luce, tra l’altro, le dinamiche che si instaurano fra i vari componenti del percorso adottivo, nonché la presenza e l’interazione fra i molteplici livelli di analisi del fenomeno (illustrata nel capitolo 2).
Fra quelli emersi, analisi individuale dell’argomento, ho privilegiato l’evoluzione della componente legislativa, ossia le leggi istituite a favore dei minori, unita a quella giuridica, ossia il modo in cui sono state interpretate all’interno del contesto culturale e sociale italiano. Evoluzione che per i minori italiani si è verificata con la legge 431/67 e 184/83, come spiegato nel capitolo 3.
Questi ultimi 2 testi normativi, in particolare il secondo, hanno rappresentato un punto di svolta, riconoscendo all’adozione lo status di un fenomeno attuale e di entità crescente, anche grazie riflessioni che la precedente legge (431/67), a causa delle sue mancanze e contraddizioni, aveva aperto. All’inizio degli anni ottanta l’Italia vedeva ancora la coesistenza di due forme alquanto contrastanti di intervento sul minore; questo perché derivavano da due modi diversi di considerare il bambino in rapporto all’adulto. Da una parte l’affiliazione, e dall’altra l’adozione, per i minori di età inferiore agli 8 anni.
Il testo della legge 184/83 ha regolarizzato per la prima volta un fenomeno per il quale non esistevano regole e che rappresenta per alcune coppie l’unica modalità per realizzare una dimensione genitoriale.
Ha inoltre ridefinito l’adozione rispetto all’istituzione dell’affidamento familiare, finalizzato al rientro del minore nella sua famiglia di origine
Esso è adottato qualora la famiglia di origine non si mostrasse temporaneamente adeguata nella cura e assistenza del minore. Pertanto si allontana il minore dalla stessa, collocandolo presso una famiglia che offra condizioni di vita più idonee per il suo sviluppo e che abbia ubicazione vicina a quella della famiglia di origine, in modo tale che il minore possa continuare a vivere nel suo ambiente abituale di vita (art. 2 legge 184/83).
Sempre la legge 184/83 ha confermato un nuovo interlocutore nella dinamica adottiva: il giudice come rappresentante dello Stato. Alla base di questa innovazione, già introdotta nel 1967, vi è probabilmente il riconoscimento della valenza pubblica dell’adozione, che prima coinvolgeva solo coppie e personale degli Istituti.
Assistiamo a un accentramento di incarichi e di potere decisionale che viene conferito al Tribunale per i Minorenni. Il giudice del tribunale o in alcuni casi un suo rappresentante, compaiono in ogni passo cruciale dell’iter adottivo svolgendo, fra l’altro, il delicato compito di valutare l’idoneità di una coppia e di decidere in merito all’adozione.
L’adozione per i minori stranieri si è affermata solo in un secondo momento, grazie all’apporto di Convenzioni Internazionali, che sono state tradotte nei due disegni di legge 476/98 e 492/99, (oggetto del capitolo 4). Essi contengono importanti principi derivati dalla ratifica delle convenzioni internazionali.
E’ grazie alla legge 476/98 che si afferma il principio fondamentale della sussidiarietà: il minore ha diritto a ricevere sostegno nel proprio paese , poiché la cultura di origine viene considerata elemento fondante della propria identità. Esso inoltre contiene uno spazio dedicato ai cambiamenti recentemente introdotti dalla legge 149/2001.
La scelta di dare un ordine alle adozioni internazionali nasce dal fatto che, se i primi casi erano numericamente esigui e attuati da persone motivate e consapevoli della loro scelta, ora il fenomeno si è diffuso e molte coppie vi ricorrono attirate dalla "facilità di attuazione", ossia dalla possibilità di avere in breve tempo il bambino desiderato (Beghè Loreti, 1997), nonché la sensazione di allontanarsi maggiormente dai legami originari del minore (Sacchetti, 1999). Effettivamente nel corso degli anni i tempi di attesa per avere un minore italiano si sono prolungati enormemente.
Le ragioni che hanno sollecitato l’emanazione della nuova legge si fondano sulla necessità di definire delle modalità per l’iter adottivo uguali per tutti, al fine di eliminare qualunque forma di iniziativa privata e non lecita e in ultima analisi di uniformare l’adozione internazionale a quella nazionale. Connesso a questa intenzione una uguaglianza di diritti tra minori italiani e stranieri.
Infatti tutto ciò che per l’adozione nazionale non era considerato accettabile, come eventuali contatti tra i genitori adottivi e la famiglia di origine, era considerato lecito per quella internazionale.
A completamento della mia analisi (capitolo 5), ho illustrato l’applicazione delle leggi nel contesto italiano, attraverso i dati che riportano una attuazione della riforma sulla adozione nazionale (legge 184/83), seguiti dai dati prodotti dalla Commissione per le adozioni internazionali, i quali fotografano per la prima volta le caratteristiche delle coppie e minori che sono implicati nell’adozione straniera.
Per concludere, ritengo utile sottolineare che la complessità di questo argomento porta con sé di il rischio di disperdersi fra i tanti punti di vista, problemi e questioni, numerosi quanto il numero di persone coinvolte in ciascun caso di adozione. La conseguenza negativa potrebbe essere quella di perdere di vista il vero protagonista dell’adozione: il bambino.
Esso costituisce la parte più vulnerabile e che meno delle altre riesce a esprimere la sua opinione. Solo una tutela nei suoi confronti da parte degli adulti lo può consentire e per tale ragione è così importante che il nostro diritto sia arrivato a elaborare leggi sull’adozione basate sul "superiore interesse del minore". |